1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
3. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.