Art. 7.
(Servizi e trattamenti sanitari).

      1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
      2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
      3. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

 

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